Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Brandusio Saverio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for crimes under Articles 477-482 of the Penal Code and Article 100, Paragraph 14 of the Code of Criminal Procedure, arguing against criminal liability and claiming a non-punishability cause under Article 131-bis. The court rejected these arguments as aspecific because they merely reproduced generic criticisms already thoroughly examined and dismissed by the lower court without providing new legal or factual reasons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals that merely repeat generic criticisms of the lower court's reasoning without specific legal or factual grounds are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDUSIO SAVERIO nato a CERIGNOLA il 16/06/1984 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Brandusio Saverio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 477 - 482 cod. pen. e 100, comma 14, C.d.S.; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., sono aspecifici, in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richiese, e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il