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Ordinanza — n. 35778/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35778/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Cerillo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for defamation but failed to provide specific grounds for the criticism. Consequently, the court ruled the appeal generic and indeterminate, violating procedural requirements for valid appeals.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds requirement defamation conviction procedural code art 581 indeterminate appeal dichiarazioni inverosimili confessione inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERILLO SALVATORE nato a MADDALONI il 01/05/2002 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cerillo Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22