Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for procedural inadmissibility of substantive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Filippo Desiderio's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the criminal conviction and the severity of the sanction, but the court found these arguments inappropriate for the stage of legal review. Since the lower court's reasoning on criminal liability and sentencing was already thoroughly examined and rejected with sound legal grounds, the cassation court refused to re-evaluate these merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and rejected by the trial court without specific criticism of the reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERIO FILIPPO nato a NAPOLI il 01/08/1990 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Desiderio Filippo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477 - 482 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività dell'irrogato trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo, che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pagg. 3 - 4 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i