Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges factual findings on aggravated threats.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marchese Luciano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of convictions for aggravated threats and illegal weapon possession, arguing against the factual assessment of his criminal responsibility. The court rejected this because the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate evidence or substitute its own factual conclusions for those of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-read factual elements or adopt new parameters for fact-finding, reserving such evaluation exclusively to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE LUCIANO nato a PAGANI il 13/04/1958 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Marchese Luciano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato continuato di minaccia aggravata e di detenzione e porto in luogo pubblico ed aperto al pubblico di arma comune da sparo; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità per il reato di minaccia aggravata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C