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Ordinanza — n. 35765/2025 — snpen Generato dall'IA

Third-party interested party dismissed for lack of standing under Art. 625-bis CPP regarding cassation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35765/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the extraordinary appeal by a third-party interested party inadmissible under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. The applicant, Strangio Angela, sought revocation of a confiscation order based on alleged factual errors in the Cassation Court's reasoning. The court ruled that only the convicted person can utilize this remedy and that the appeal failed to demonstrate a factual error distinct from mere lack of motivation or erroneous evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal for factual error under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure is exclusively available to the convicted person and does not extend to third parties, while it strictly covers internal factual misperceptions excluding motivational defects or erroneous evidence assessment.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error third party standing confiscation order Code of Criminal Procedure revoca straordinaria cognizione del ricorso per cassazione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
285940 - 01); Ricordato, in ogni caso, che l'errore dì fatto di cui all'art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
285940 - 01); Ricordato, in ogni caso, che l'errore dì fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27807 del 30/04/2025, Giglio
pen., in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condannato (Sez. 6, n. 27807 del 30/04/2025, Giglio Rv.
Sez. 5, n. 4611 del 13/12/2023, Linardi
Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona
Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano
Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANGIO ANGELA nato a LOCRI il 19/02/1980 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il difensore e procuratore speciale di Strangio Angela propone, nell'interesse della sua assistita, ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 6743 del 20/11/2024, dep. 2025 con cui la prima sezione della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'odierna ricorrente avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di revoca della confisca formulata da Strangio Angela quale terza interessata;

Rilevato che il terzo interessato al provvedimento di confisca che intenda dedurre l'errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen., in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condannato (Sez. 6, n. 27807 del 30/04/2025, Giglio Rv. 288313 - 01; Sez. 5, n. 4611 del 13/12/2023, dep. 2024, Linardi, Rv. 285940 - 01); Ricordato, in ogni caso, che l'errore dì fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono esclusi dall'ambito d'operatività dell'istituto, tra gi altri:

a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258);

b) l'errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161);

c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099);

d) gli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali; Rilevato che il ricorso in esame si limita a dedurre asserite omissione motivazionali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le concorrenti ragioni sopra indicate, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a