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Ordinanza — n. 35764/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35764/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35764/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ARCANGELO RAFFAELLA nato a TARANTO il 13/10/1967 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Raffaella D'Arcangelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Sassari ha confermato la condanna della predetta imputata per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo C2); Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale dell'imputata, si sostanzia in deduzioni intrinsecamente generiche le quali, dopo aver riprodotto il testo della sentenza impugnata, si risolvono in poche battute non scandite da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35764/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta danno patrimoniale procurato con astuzia spossessamento conseguente al fallimento insufficienza della massa attiva occultamento di beni cattiva gestione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ARCANGELO RAFFAELLA nato a TARANTO il 13/10/1967 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Raffaella D'Arcangelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Sassari ha confermato la condanna della predetta imputata per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo C2); Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale dell'imputata, si sostanzia in deduzioni intrinsecamente generiche le quali, dopo aver riprodotto il testo della sentenza impugnata, si risolvono in poche battute non scandite da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata;

Rilevato che stessi vizi di genericità presentano il secondo e il terzo motivo, volti rispettivamente a dolersi della mancata rinnovazione istruttoria e delle conseguenze derivanti dal fatto che non ci sarebbe stato alcun pagamento nei confronti di Edil Loen srl: si tratta di brevissime postille, che non adempiono ai caratteri di critica argomentata richiesti per la proposizione del ricorso per cassazione; Vista la memoria depositata dal difensore della ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso