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Ordinanza — n. 35758/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as grounds were already reviewed and rejected by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35758/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Fabiano Casagrande inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Casagrande challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 495, 337, and 341-bis of the Penal Code, arguing against the court's findings on the existence of the offenses, recidivism, and sentencing. The court rejected these arguments because they merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; Appeals that merely reproduce grounds already examined and rejected by the court of first instance or second instance are inadmissible in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility repetition of rejected grounds criminal procedure law procedural economy principle art 367 c.p.p. denuncia mendace uso di false generalità false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 130, comma 1, c.p.p.
Chiarito che nel caso di inammissibilità dell'impugnazione sulla richiesta di correzione di errore materiale (Tribunale di Novara e non Tribunale di Torino come indicato in dispositivo) deve provvedere il giudice a quo ex art. 130 comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE FABIANO nato a PAVIA il 20/12/1986 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Casagrande Fabiano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 495, 337 e 341-bis cod. pen. (capi A, B e C - non capi 1 e 2 come erroneamente indicato in ricorso); Considerato che i quattro motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 su sussistenza dei reati di cui agli artt. 495 e 337 cod. pen., ritenuta sussistenza della recidiva, diniego delle attenuanti generiche e entità della pena);

Chiarito che nel caso di inammissibilità dell'impugnazione sulla richiesta di correzione di errore materiale (Tribunale di Novara e non Tribunale di Torino come indicato in dispositivo) deve provvedere il giudice a quo ex art. 130 comma 1, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il