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Ordinanza — n. 35756/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding missing substitute penalty notice and factual criticism in bankruptcy fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35756/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gian Dosio inadmissible, rejecting his complaints against the Court of Appeal's judgment. Dosio argued that the trial judge failed to inform him of the right to request substitute penalties and criticized the qualification of his bankruptcy liability. The court ruled that the judge's discretion exempts them from issuing a mandatory notice if substitute penalties are deemed inapplicable, and that factual disputes cannot be raised in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 216, 217 L. Fall.: The judge is not obligated to propose substitute penalties if conditions are not met, and mere factual complaints are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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substitute penalty notice bankruptcy fraud liability cassation admissibility judicial discretion factual review prohibition bancarotta fraudolenta cattiva gestione irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Si tratta di principio aderente alla lettera della legge, considerato che la disposizione dell'art. 545-bis cod.
Art. 216 L. Fall.
Art. 217 L. Fall.
Fall., che avrebbe dovuto essere qualificata alla stregua di bancarotta semplice ex art. 217 L.
art. 545-bis cod. proc. pen
Si tratta di principio aderente alla lettera della legge, considerato che la disposizione dell'art. 545-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv.
01 Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023
285412 - 01 Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep.
Sez. 7, n. 25047 del 04/06/2025
285710 — 01; nonché tra le ultime decise dalla settima sezione Sez. 7, n. 25047 del 04/06/2025, Pizzicoli; Sez.
Sez. 7, 198978 del 12/02/2025
25047 del 04/06/2025, Pizzicoli; Sez. 7, 198978 del 12/02/2025, La Torre; Sez.
Sez. 7, n. 8781 del 12/02/2025
7, 198978 del 12/02/2025, La Torre; Sez. 7, n. 8781 del 12/02/2025, Di Lernia).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOSIO GIAN nato a AVIGLIANA il 12/01/1962 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Gian Dosio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarati estinti i reati di truffa di cui ai capi B) e C), ha confermato la condanna del predetto imputato per reati fallimentari, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione al mancato avviso all'imputato di poter chiedere le pene sostitutive, è manifestamente infondato in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, divenuta dominante, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr.

Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 01 Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285710 — 01; nonché tra le ultime decise dalla settima sezione Sez. 7, n. 25047 del 04/06/2025, Pizzicoli; Sez. 7, 198978 del 12/02/2025, La Torre; Sez. 7, n. 8781 del 12/02/2025, Di Lernia). Si tratta di principio aderente alla lettera della legge, considerato che la disposizione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. prescrive chiaramente che il giudice della condanna dà avviso alle parti, funzionale al procedimento di sostituzione della pena, subito dopo la lettura del dispositivo sempre che ricorrano le condizioni per la sostituzione.

È logico quindi ritenere che, ove non ravvisi l'esistenza delle condizioni per la sostituzione, il giudice non abbia l'obbligo di dare avviso alle parti e all'imputato in particolare che, pertanto, non può far valere un affidamento sulla comunicazione dell'avviso non datogli tempestivamente; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato ex art. 216 L. Fall., che avrebbe dovuto essere qualificata alla stregua di bancarotta semplice ex art. 217 L. Fall., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed inoltre è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 8 sentenza d'appello);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen