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Ordinanza — n. 35755/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic lack of motivation argument lacks factual connection to case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35755/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Arcuri Alessio inadmissible due to a generic lack of motivation regarding his criminal liability. The appellant argued that the lower court failed to properly address his responsibility under specific penal articles, but the court found this claim to be merely abstract without factual grounding. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 614, 707 c.p.; The court rejects an appeal based on a generic lack of motivation when the argument fails to connect specific legal reasoning to the concrete facts of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation generic appeal criminal liability inadmissible appeal factual connection Court of Cassation penal responsibility porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 614 c.p.
Art. 707 c.p.
Art. 4 L. 110/1975
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCURI ALESSIO nato a PINEROLO il 03/01/1993 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Arcuri Alessio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.614 e 707 cod. pen. e 4 della L. 110/1975; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, è intrinsecamente generico, perché si esaurisce in meri enunciati astratti privi di agganci alla fattispecie concreta oggetto di processo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2