Ordinanza — n. 35752/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTEOTTI ANTONIO nato a BOLZANO il 22/11/1961 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Berteotti Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen., aggravato ai sensi del comma terzo, del medesimo articolo; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce la nullità della sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuta contestata in fatto la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 615-ter cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto richiama la categoria della "contestazione in fatto", la quale, però, non è pertinente al caso di specie, in quanto: - secondo la definizione delle Sezioni Unite Sorge (n. n. 24906 del 18/04/2019) per «contestazione in fatto» si intende - in conformità ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alle circostanze aggravanti - una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede; - nel caso di specie invece l'imputazione viene formulata facendo espresso riferimento alla "enunciazione letterale della fattispecie circostanziale" lì dove si parla di accesso a un sistema in cui sono "custoditi dati in materia di ordine e sicurezza pubblica" così da riprodurre testualmente (per la parte di interesse) il comma terzo dell'art. 615-ter cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 615-ter cod. pen; Ordinanza — n. 35752/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTEOTTI ANTONIO nato a BOLZANO il 22/11/1961 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Berteotti Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen., aggravato ai sensi del comma terzo, del medesimo articolo; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce la nullità della sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuta contestata in fatto la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 615-ter cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto richiama la categoria della "contestazione in fatto", la quale, però, non è pertinente al caso di specie, in quanto: - secondo la definizione delle Sezioni Unite Sorge (n. n. 24906 del 18/04/2019) per «contestazione in fatto» si intende - in conformità ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alle circostanze aggravanti - una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede; - nel caso di specie invece l'imputazione viene formulata facendo espresso riferimento alla "enunciazione letterale della fattispecie circostanziale" lì dove si parla di accesso a un sistema in cui sono "custoditi dati in materia di ordine e sicurezza pubblica" così da riprodurre testualmente (per la parte di interesse) il comma terzo dell'art. 615-ter cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de