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Sentenza — n. 35749/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to lack of reasoning on liability, leading to acquittal by prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35749/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment without remittal because it lacked reasoning regarding the appellant's liability. The appellant argued the second-instance court failed to address the specific grounds for responsibility, merely referencing the first-instance decision. The court held that such references do not constitute valid reasoning when they fail to establish a dialectical relationship with the appeal grounds, resulting in the conviction being extinguished by prescription.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 3, cod. proc. pen.: A second-instance judgment lacking specific reasoning on appeal grounds is void, and if the facts show the statute of limitations has expired, the conviction is extinguished by prescription.

Parole chiave

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lack of reasoning statute of limitations acquittal by prescription appeal judgment annulment dialectical relationship criminal procedure code second instance reasoning bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 11 giugno 2025 è decorso il termine di prescrizione, non risultando periodi di sospensione.
Art. 360, n. 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALVAGNIN PAOLO nato a PADOVA il 27/06/1963 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 220 L. Fall. (capo 2), mentre ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui al capo 1, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi con i quali lamenta vizio di omessa motivazione sulle ragioni poste a base dell'atto di appello in punto di responsabilità e in punto di pena Ha depositato una memoria difensiva a sostegno del ricorso.

3. La sentenza impugnata è priva di motivazione in punto di responsabilità. 3.1. In presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argonnentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Tuttavia è necessario che si tratti effettivamente di "integrazione", nel senso che la motivazione della sentenza di secondo grado deve recare un esame delle censure proposte dall'appellante — sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata — in modo da evidenziare un'argomentata concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, cit.).

«Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all'evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado» (così in motivazione Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner). Consegue che il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d'appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859). 3.2.

Nel caso in rassegna tutti i motivi sono fondati, poiché la motivazione della sentenza impugnata è inesistente. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 11 giugno 2025 è decorso il termine di prescrizione, non risultando periodi di sospensione.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per p