Cassation appeal dismissed for inadmissibility as subjective element complaints are mere factual grievances barred at this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ben Razek Akram inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for perjury based on alleged flaws in the subjective element of the crime. The court ruled that complaints regarding the subjective element constitute mere factual grievances prohibited in cassation proceedings, which are reserved for legal errors rather than re-evaluating evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation based on alleged defects in the subjective element of a crime are inadmissible as they amount to mere factual grievances rather than legal errors.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN RAZEK AKRAM (CUI 056UPUI) nato il 22/03/1992 avverso la sentenza del 13/01/2025 della COkTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ben Razek Akram ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, afferente a pretesi vizi motivazionali in punto di elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed è volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2 e 3 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il