Criminal appeal dismissed for generic lack of specific facts regarding non-punishment cause under Art. 393 bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the argument regarding a cause of non-punishment. The appellant claimed a violation of Article 393 bis of the Penal Code but failed to provide concrete elements proving the statutory requirements were met. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 bis cod. pen.; An appeal alleging a cause of non-punishment is inadmissible if the grounds are intrinsically generic and fail to indicate specific factual elements demonstrating the integration of the norm's presuppositions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCHIA STIVEN MARIO nato a CASTROVILLARI il 03/11/1990 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Recchia Stiven Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della condanna inflitta in primo grado per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ha riqualificato il fatto nella ipotesi di minaccia aggravata a norma degli artt. 612, 339 cod. pen., procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis cod. pen., è intrinsecamente generico, perché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, consentirebbero di ritenere integrata i presupposti di applicabilità della norma invocata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10