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Ordinanza — n. 35744/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation reserved to the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35744/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the trial court's factual findings regarding the appellant's role as a de facto partner. The appellant argued he was merely a worker while the lower court found him to be the actual manager based on witness testimony and his conduct. The supreme court ruled that such evaluations of evidence and fact reconstruction fall exclusively within the jurisdiction of the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals challenging the trial court's assessment of evidence and factual reconstruction are inadmissible as they pertain to the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual evaluation de facto partner numerus clausus cognizione del giudice di merito violazione delle norme sicurezza responsabilità per danno da prodotti responsabilità del gerente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 249 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTALBANO SALVATORE nato a PALERMO il 14/04/1972 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Montalbano Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 249 cod.pen. per aver violato i sigilli apposti dal servizio veterinario ASP di Trapani sulle celle frigorifere contenenti mezzene di suino, in attesa dell'effettuazioni di analisi.

Il ricorrente presenta un unico motivo di ricorso, violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della responsabilità e alla qualificazione del ricorrente ora come socio di fatto della società Unipig s.r.l. e ora come referente aziendale per gli operai, essendo il signor Agnello Giuliano il responsabile della struttura. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che il teste Croce ha affermato che il ricorrente era continuamente presente all'interno dell'azienda, che tutti prendevano ordini da lui, e di non aver mai visto il legale rappresentante Agnello. Il giudice ha evidenziato che il ricorrente era nella disponibilità delle tithiavi dello stabilimento ed era perfettamente informato dell'apposizione dei sigilli, che era il referente dei lavoratori e dei medici, e che egli, al momento delle contestazioni dell'apertura della cella su cui erano apposti i sigilli e della constatazione dell'assenza delle parti di suini sottoposte a sequestro, non ha neppure indicato quale referente un altro soggetto.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 consigliere estensore I