Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns fact-finding reserved to the trial court under Art. 616 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Faccini and Dolci inadmissible, ruling that their arguments regarding the qualification of Faccini as a de facto administrator were matters of fact evaluation. The trial court had already established that Faccini controlled the company accounts and documents, while the wife contested ownership of cash and watches found in a safe. Since these issues fall outside the narrow scope of admissible cassation grounds, the appeal was rejected and the appellants were ordered to pay fines and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot review factual determinations or evidence evaluation made by the trial court, as such matters are reserved to the judge of the merits and are not subject to cassation unless a specific statutory ground for inadmissibility is met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FACCINI GIULIANO nato a ALZANO LOMBARDO il 25/07/1963 DOLCI MARIA CRISTINA nato a BERGAMO il 07/06/1966 avverso l'ordinanza del 30/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di PAVIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Faccini Giuliano e Dolci Maria Cristina propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pavia di rigetto dell'istanza di riesame e di conferma del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di danaro e di beni, disposto in relazione alla contestazione provvisoria dei reati di cui agli artt. 5 e 8 del d.gls.74 del 2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermata qualifica del Faccini quale amministratore di fatto della società Eurogroup che aveva effettuato l'acquisto di numerosi orologi Rolex e di altre marche presso diverse gioiellerie.
Il Faccini assume di aver svolto il ruolo di intermediario della Eurogoup per la compravendita di orologi di lusso, società di cui non conosce neppure i dati, così come per la società FM Service. La Dolci, moglie del Faccini contesta la proprietà degli orologi e della somma in contanti rinvenuta nella cassetta di sicurezza, beni oggetto di sequestro, trattandosi di denaro che il marito le corrispondeva mensilmente e di beni personali. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che dagli atti è emerso che il Faccini aveva la disponibilità dei conti della società Eurogroup, che all'interno della abitazione del Faccini vi erano documenti relativi ai pagamenti della Eurogroup e che questi elementi sono sintomatici della riconducibilità di fatto al Faccini della società che effettuava gli acquisti degli orologi. Né rileva l'assenza di comunicazioni intercorse tra il Faccini, amministratore di fatto, e il Sesini, amministratore di diritto, essendo quest'ultimo un mero prestanome della società, peraltro società cartiera, che aveva ad oggetto il commercio di materiali per la costruzione, pur essendo priva di automezzi e di dipendenti.
Quanto alle deduzioni formulate dalla Dolci, il giudice a quo ha affermato che la cassetta di sicurezza era solo formalmente intestata alla donna, moglie del Faccini, in quanto di fatto da lui utilizzata per la custodia degli orologi e, quanto al denaro, che la Dulci aveva effettuato prelevamenti di danaro in contanti che aveva posto all'interno della cassetta di sicurezza. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e iv della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 Il consiglier estens?