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Ordinanza — n. 35738/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual re-evaluation of construction and non-punishment criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35738/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Gianni Farace's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Farace challenged his conviction for building a prefabricated structure and violating seals, arguing errors in applying the Urban Planning Code and the non-punishment provision for minor offenses. The court rejected these claims, stating that the lower court correctly assessed the factual elements regarding the building's nature and Farace's continued work despite the seizure, making the appeal an impermissible re-evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The appeal is inadmissible when it attempts to re-evaluate factual elements or offer alternative readings of the evidence already established by the lower court, as the cassation court cannot substitute its own assessment of facts for that of the trial judge.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual re-evaluation non-punishment minor offense urban planning code seizure of property costruzione abusiva contravvenzione per violazione edilizia iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
Quanto all'applicazione dell'art. 131 bis cod.
articolo 131-bis cod.pen
Quanto all'applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Quanto all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli
Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv.
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARACE GIANNI nato a CAPRI il 13/11/1980 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Gianni Farace propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli, che lo ha ritenuto responsabile per avere installato, su suolo di sua proprietà, un prefabbricato e per avere violato i sigilli apposti, proseguendo nei lavori di completamento delle opere.

Il ricorrente deduce, con un primo motivo, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti previsti dal Testo Unico dell'Edilizia per qualificare l'intervento come "costruzione"; con un secondo motivo, contesta l'esclusione dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis cod.pen. In ordine alla prima doglianza, si osserva che le censure proposte appaiono inammissibili perché tendono a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099;

Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Nel caso di specie, in ordine alla qualificazione del manufatto come "precario", la Corte territoriale ha rilevato che, al momento del secondo controllo, il villino risultava completamente arredato e dotato di stanze. Quanto alla responsabilità, il giudice a quo ha correttamente richiamato il principio di diritto applicabile in materia di reati edilizi secondo il quale è responsabile dell'abuso il proprietario, anche se non formalmente committente delle opere, come nel caso di specie, atteso che il Farace aveva la materiale disponibilità del bene, senza che altri vantassero su di esso diritti reali di godimento.

La Corte territoriale ha, infine, sottolineato la piena consapevolezza dell'imputato circa l'illiceità della condotta, comprovata dal completamento delle opere successivamente al sequestro. Quanto all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044;

Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso in disamine, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla natura del fabbricato, alle modalità di condotta e all'aggravamento conseguente del carico urbanistico, nonché al comportamento del Farace, il quale ha proseguito nell'esecuzione delle opere nonostante il vincolo imposto con il sequestro. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.ioin

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C