Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to absolute genericity of grounds violating Art. 581 and 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were absolutely generic and lacked specific legal or factual support. The appellant merely requested the annulment of the lower court's conviction without detailing the specific errors or analyzing the motivation of the decision. Consequently, the court applied the statutory rule that generic grounds constitute a cause for inadmissibility, leading to the dismissal of the appeal and a fine for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic, failing to specify the legal reasons or factual elements supporting the request for annulment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANGONE ANTONIETTA nato a BOSCOTRECASE il 08/08/1946 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Antonietta Vangone ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli per i reati di cui agli articoli 59 comma 2, 349 cod. pen., poiché, in qualità di custode del manufatto sequestrato, violava i sigilli apposti, proseguendo le opere e completando la tettoia.
La ricorrente deduce sei motivi di ricorso, tutti viziati da assoluta genericità. Con il primo lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva; con il secondo motivo l'erronea valutazione delle prove; con il terzo motivo vizio della motivazione; con il quarto e quinto motivo, illogicità della decisione e con il sesto violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Con memoria nella quale sono riportati in modo altrettanto sintetico i motivi di ricorso, il difensore ha depositato conclusioni scritte.
Si osserva, infatti, che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. icorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.
L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett.
c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett.
c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 consigliere estensore Il