Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35736/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on ne bis in idem grounds due to distinct prior convictions on different facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35736/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Aldo Orti Tullo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defendant argued that a prior conviction violated the principle of ne bis in idem, but the court found this argument baseless. The court determined the previous judgment concerned different facts regarding unpaid contributions, making the new prosecution legally permissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 649 cod. proc. pen.; The principle of ne bis in idem does not bar prosecution for distinct criminal facts, even if they relate to the same underlying obligation, provided the prior judgment addressed different specific instances or periods.

Parole chiave

Generato dall'IA
ne bis in idem distinct criminal facts prior judgment different instances procedural inadmissibility criminal liability unpaid contributions arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 649 cod. proc. pen.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Decreto legge n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis
art. 649 cod. proc. pen
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Tribunale di Messina, 16 giugno 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORTI TULLO ALDO nato a SPADAFORA il 18/06/1961 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 10 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa il 28 febbraio 2024 dal Tribunale della stessa città, con la quale Aldo Orti Tullo era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983; fatto accertato il 17 aprile 2018 in Messina.

Letta la memoria del 19 maggio 2025, con la quale l'avvocato Vincenzo Isgrò, difensore di fiducia dell'imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già affrontato dalla Corte territoriale, la quale, nel disattendere l'eccezione difensiva, ha rimarcato, all'esito di una valutazione di merito non suscettibile di essere messa in discussione in questa sede, anche perché non adeguatamente smentita, che il precedente giudicato gravante sull'imputato (sentenza del Tribunale di Messina del 16 giugno 2022) verteva su altri fatti, ovvero sull'omesso versamento di contributi relativi a mensilità e annualità diverse, come è stato accertato tramite l'acquisizione del fascicolo processuale riferito al diverso procedimento penale.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.