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Ordinanza — n. 35731/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to object to appellate summary of grounds in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35731/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to object to the appellate court's summary of grounds in the appealed judgment. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the subjective element of the crime was contradictory and illogical, but this specific ground was not included in the appeal's summary. The court ruled that the appellant had a procedural duty to contest any incomplete or incorrect summary during the appeal phase, and since no objection was raised, the new argument is inadmissible in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for cassation were not included in the summary of grounds of appeal, as the appellant bears the duty to contest any incompleteness or error in that summary.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal summary of grounds procedural duty subjective element Cassation appeal assoggettamento all'IVA false indicazioni su attività commerciali mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 595 c.p.p.
Art. 4 D.Lgs. 74/2000
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013
Posto che ft— ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep.
Sez. V, n. 48703 del 24 settembre 2014
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANE GIUSEPPINA nato a TORRE DEL GRECO il 12/11/1976 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Giuseppina Pane propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 74/2000, per aver, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Cooperativa di Servizi La Torre a.r.I., operante nel settore del trasporto di merci su strada, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione annuale IVA 2019 (relativa al periodo d'imposta 2018) elementi passivi inesistenti per un ammontare complessivo di euro 1.423.559,00.

Tale condotta determinava che l'ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione risultasse superiore al 10% del totale di quelli dichiarati, con un'IVA evasa pari a euro 313.182,98. La ricorrente ha depositato memoria difensiva. La ricorrente lamenta un unico motivo di ricorso sulla mancata, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata ca' non risulta inserita nel contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata.

Posto che ft— ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez.

V, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438). Nel caso in disamine, infatti, la sussistenza dell'elemento soggettivo, unico motivo di ricorso in Cassazione, non era stato dedotto con l'Appello, il cui primo motivo è tutto incentrato a contestare l'elemento oggettivo del reato. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025