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Sentenza — n. 35730/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction due to defendant's death after appeal filing, extinguishing the crime under procedural code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35730/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the second-instance judgment confirming the appellant's conviction without remanding the case. The appellant, Francesco Massimo Lovison, had challenged his sentence for an environmental offense, but his death certificate dated February 17, 2025, was submitted before the hearing. The court ruled that the crime was extinguished by the defendant's death, which occurred after the appeal was filed, necessitating an annulment without remittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: The death of the accused, occurring after the filing of the cassation appeal, mandates the annulment of the contested judgment without remittal, as the criminal relationship is extinguished and no substantive acquittal can be pronounced.

Parole chiave

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extinction of crime by death cassation annulment without remittal procedural preclusion of acquittal post-filing death of defendant criminal procedure code article 129 disposizione a causa di morte assicurazione in caso di morte pena di morte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOVISON FRANCESCO MASSIMO nato a ARONA il 05/06/1963 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; ti Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Verbania il 12 gennaio 2022, con la quale Francesco Massimo Lovigson era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 255, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006; fatto commesso in Baceno il 26 ottobre 2018.

Rilevato che l'impugnazione è stata affidata a due motivi, concernenti, rispettivamente, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, e la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Preso atto che, in vista dell'udienza, la difesa del ricorrente ha trasmesso a questa Corte certificazione anagrafica, da cui risulta che Lovison è deceduto in data 17 febbraio 2025 nel Comune di Busto Arsizio. Ritenuto pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per morte dell'imputato, dovendosi richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr.

Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384), secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione (come nel caso di specie), impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.