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Ordinanza — n. 35727/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for failing to submit seismic project notices to authorities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35727/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alfredo Verzì's appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly found him liable for omitting required seismic project notifications. Verzì argued the project was reviewed by the Civil Engineering Office and that subsequent improvements were minor, but the court emphasized the statutory requirement for prior written notice. The appeal was rejected because the evidence was not misinterpreted and the suspended fine did not warrant a new request for relief.

Regesto Legislator

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Art. 101 d.p.r. 380/2001; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or facts; appeals against suspended fines are inadmissible unless they concern legally appreciable interests related to the conditional suspension's social reintegration function.

Parole chiave

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omitted seismic notice civil engineering office suspended monetary fine inadmissible appeal DPR 380/2001 compliance prevenzione antisismica violazione della licenza edilizia effetto sospensivo della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 101 d.p.r. 380/2001
Visto l'art. 101 d.p.r. 380/2001 dispone che copia della ordinanza venga comunicata, a cura della cancelleria, al competente Ufficio Tecnico della Regione Si
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 163 cod. pen.
(Fattispecie relativa alla applicazione "ex officio" del beneficio della sospensione condizionale della pena per condanna alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un interesse a ricorrere dell'imputato, in quanto l'estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa ex art. 163 cod.
art. 163 cod. pen
(Fattispecie relativa alla applicazione "ex officio" del beneficio della sospensione condizionale della pena per condanna alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un interesse a ricorrere dell'imputato, in quanto l'estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa ex art. 163 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 101 d.p.r. 380/2001
Visto l'art. 101 d.p.r. 380/2001 dispone che copia della ordinanza venga comunicata, a cura della cancelleria, al competente Ufficio Tecnico della Regione Si

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.39729 18/06/2009
Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007
Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv.
Sez.1, n. 35315 del 25/03/2022
determina una situazione a lui più favorevole di quella che consegue all'eliminazione della iscrizione della condanna decorso un decennio dal pagamento, Sez.1, n. 35315 del 25/03/2022, Rv 283475).
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERZI ALFREDO ALBERTO nato a ADRANO il 01/01/1968 avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Verzì Alfredo Alberto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gottotichiaramputato responsabile del reato di cui agli art. 110, 93, 94, 95 del D.P.R. 380/2001, poiché realizzava opere in zona sismica e in assenza del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione rispettivamente da inoltrare e ricevere dal Genio Civile, assolvendolo per il reato di cui al capo 44 di imputazione, per avvenuta estinzione dello stesso e dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo C per intervenuta dichiarazione di compatibilità paesaggistica.

Il ricorrente lamenta, con la prima doglianza, il travisamento della prova dichiarativa del geom. Mollica, il quale afferma che il progetto era stato ritualmente sottoposto al preventivo vaglio dell'Ufficio del Genio Civile e comunicato all'Ufficio Tecnico, che lo aveva autorizzato. Quelli successivi sono interventi migliorativi residuali, quindi non oggetto di obbligatoria previa comunicazione al Genio Civile. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, che si concretizza più come un pregiudizio rispetto all'esecuzione della pena pecuniaria, che come un beneficio.

In ordine al primo motivo di ricorso si osserva che è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio ( ex plurimis, Sez.3, n.39729 18/06/2009, Rv. 244623;

Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). Nel caso in disamin‘ il giudice osserva che non assume alcuna rilevanza il dato secondo cui il geom. Mollica avesse avuto la necessità tecnica di depositare successivamente i calcoli, chiedendo modifica in sanatoria. Sul punto, la normativa vigente in materia prevede espressamente la necessità di dare alle competenti autorità un preavviso scritto allo sportello compendiato dal progetto dei lavori. Pertanto, il deposito in sanatoria degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di tali elaborati. der Quanto al trattamento sanzionatorio le determinazioni del giudice di merito in ordine 63( no insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso in disamina il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge, tenendo conto dell'entità delle opere realizzate, delle modalità di condotta e del grado della colpa. Si osserva infine che è ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, solo qualora l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alta reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi. (Fattispecie relativa alla applicazione "ex officio" del beneficio della sospensione condizionale della pena per condanna alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un interesse a ricorrere dell'imputato, in quanto l'estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa ex art. 163 cod. pen. determina una situazione a lui più favorevole di quella che consegue all'eliminazione della iscrizione della condanna decorso un decennio dal pagamento, Sez.1, n. 35315 del 25/03/2022, Rv 283475).

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 101 d.p.r. 380/2001 dispone che copia della ordinanza venga comunicata, a cura della cancelleria, al competente Ufficio Tecnico della Regione Si