Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35726/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed; late submission barred despite no fault in deadline calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35726/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for review. Although the appellant was absent from the trial hearing, the deadline for filing the appeal was calculated based on the actual date the judgment was deposited, expiring on December 14, 2024. The appeal, submitted on January 13, 2025, was rejected as untimely, and the appellant was ordered to pay a monetary sanction of 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory period, even in the absence of fault in determining the deadline, resulting in a monetary sanction.

Parole chiave

Generato dall'IA
untimely appeal statutory deadline cassation inadmissibility monetary sanction absence of fault procedural time limit Cassa delle ammende ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 617 cod. proc. pen.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARTORIS VINCENZO nato a CATANZARO il 19/08/1971 avverso la sentenza del 17/07/2024 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Sartoris Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata per il reato di cui all'art. 256, comma 2, in relazione all'art 192, comma 1 e 2 del D. Igs. 3/04/2006, n. 152. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. In data 17 luglio 2024 si è tenuta l'udienza presso il Tribunale di Catanzaro, al termine della quale il giudice ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito della sentenza.

La sentenza è stata effettivamente depositata il 20 agosto 2024. Essendo il ricorrente assente all'udienza, il termine per proporre ricorso per Cassazione scadeva il 14/12/ 2024. Il ricorso veniva presentato il 13/01/2025. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 ;consigli e estensor Il Presidente