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Ordinanza — n. 35721/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming legal error defense failed due to lack of intellectual capacity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35721/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Antonio Cattafi's cassation appeal inadmissible regarding a conviction for legal error. The Court of Appeal correctly distinguished between factual and legal errors, noting the defendant's medical conditions did not preclude understanding the law. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admitting a claim of intellectual incapacity.

Regesto Legislator

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Art. 47 comma 3 cod. pen.; Art. 5 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A claim of intellectual incapacity must be proven to exclude the capacity to understand and will; mere concentration difficulties or anxiety do not justify admitting an appeal based on legal error.

Parole chiave

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legal error defense intellectual capacity cassation appeal medical documentation criminal procedure errore nella commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 47 comma 3 cod. pen.
n.4 del 2019 deducendo, con un unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, invocando l'applicazione dell'art. 47 comma 3 cod. pen.
Art. 5 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di ,inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 47 comma 3 cod. pen
n.4 del 2019 deducendo, con un unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, invocando l'applicazione dell'art. 47 comma 3 cod. pen.
art 5 cod. pen
art. 47 cod. pen
Pertanto, non risulta ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di ,inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTAFI ANTONIO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 10/07/1960 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Cattafi Antonio ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 7 D.L. n.4 del 2019 deducendo, con un unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, invocando l'applicazione dell'art. 47 comma 3 cod. pen.

La censura è manifestamente infondata. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha infatti evidenziato, in linea di fatto, come l'ignoranza e l'errore circa la sussistenza del diritto di ottenere reddito di cittadinanza costituisce un errore sulla legge extrapenale che integra il precetto e che pertanto rileva nell'ambito di applicazione dell'art 5 cod. pen., non integrando un errore sul fatto ma un errore di diritto. Pertanto, non risulta ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47 cod. pen. Né rileva un deficit intellettivo dell'imputato tale da escluderne la capacità di intendere e di volere, in quanto la documentazione medica prodotta in giudizio attesta difficoltà di concentrazione, di attenzione, confusione mentale e stato d'ansia che, tuttavia, non rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina dell'errore di diritto.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d' appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di ,inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 Il consigliere estens re Il Presi