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Ordinanza — n. 35717/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against false 'Made in Italy' label conviction for lack of admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35717/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Dong Deqiang and Mao Mao inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued regarding the deceptive nature of labels, the lack of punishability, and sentencing proportionality, but the court found these arguments precluded at the appellate stage. Consequently, the court upheld the lower court's conviction for selling products with false 'Made in Italy' markings and ordered the payment of fines.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeals are inadmissible when the grounds raised concern the re-evaluation of evidence or the interpretation of facts already fully examined by the court of appeal, as such operations fall outside the scope of the jurisdiction of the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissibility appeals false labeling crime Made in Italy fraud re-evaluation of evidence Article 616 Code of Criminal Procedure etichettatura e immissione sul mercato contraffazione di merci prodotti identici

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod.
art. 517 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Con il secondo motivo lamentano l'omessa concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012
10289, Lombardi, in motivazione; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018
274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DONG DEQIANG nato il 07/09/1989 MAO MAO nato il 24/06/1985 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Dong Deqiang e Mao Mao ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale sono stati ritenuti responsabili per il reato di cui all'art. 517 cod. pen. per aver posto in vendita prodotti industriali e consegne mendaci recanti la dicitura "made in Italy" e la specifica "questo capo è stato prodotto interamente in Italia", sebbene le stampigliature delle etichette attestassero la produzione della merce in Cina.

I ricorrenti deducono vizio della motivazione in ordine all'idoneità decettiva delle etichette, in quanto nei capi e nelle calzature, oltre alle diciture non corrette, vi erano anche diciture veritiere quali "made in china". Con il secondo motivo lamentano l'omessa concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e una riduzione della pena con riferimento al ricorrente Mao Mao, il quale è mero lavoratore alle dipendenze del Dong. Con il terzo motivo lamentano vizio della motivazione in ordine alla commisurazione della pena, avendo il giudice considerato ai fini sanzionatori anche l'elevato numero di prodotti su cui erano apposte le etichette ma non posti in vendita.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. Quanto alla prima doglianza si osserva che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti che sostanzialmente allegano il travisamento dei fatti emergenti dal compendio istruttorio in quanto ritenuti dai giudici di merito dimostrativi della loro intraneità al sodalizio criminale; tale percorso si risolve in una generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio che demanda alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217;

Sez. 6, 22/01/2014, n. 10289, Lombardi, in motivazione; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099, Minervini). Si tratta peraltro di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito. Il giudice a quo ha infatti evidenziato che le etichette attestanti la produzione in Italia erano perfettamente idonee ad ingannare una buona parte dei possibili consumatori. Quanto alla seconda doglianza, si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044;

Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso in disamine il giudice a quo ha escluso la minima offensività in ragione della quantità di scarpe in vendita con le etichette false e del numero ingente di etichette rinvenute, pronte per l'uso. In riferimento alla terza doglianza si considera che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto congrua e proporzionata la sanzione commisurata in pari misura per entrambi i ricorrenti considerando, peraltro, che anche il Mao Mao risulta essere rappresentante legale di una società e che anch'egli nelle proprie dichiarazioni spontanee ha ammesso di aver impartito direttive ai propri dipendenti. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme