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Ordinanza — n. 35713/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late due to lack of procedural participation extension for cartulary proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35713/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, failing to qualify for the fifteen-day extension. The appellant argued that the appellate trial was conducted without a scheduled hearing, preventing participation and thus warranting the extension under Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, noting the proceedings were handled cartulary (by letter) without a fixed hearing date, meaning the statutory extension did not apply.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1-bis; Art. 598-bis, comma 2 cod. proc. pen.: The fifteen-day extension for filing a cassation appeal does not apply when the appellate judgment is rendered via cartulary proceedings without a fixed hearing date, as the appellant cannot be considered 'judged in absence' in such scenarios.

Parole chiave

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cassation appeal timeliness cartulary proceedings absence extension fixed hearing date procedural participation ritardo ingiustificato dell'azione penale superamento del visto decorrenza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Si specifica che in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO CIRO (CUI 03ZT3RY) nato a NAPOLI il 28/01/1947 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; De Stefano Ciro ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 25, 291 bis comma due e 296 d.p.r. 43/73 per aver detenuto 44 chilogrammi di tabacco lavorato estero di contrabbando sottraendolo ai diritti di confine. Si specifica che in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6 , n. 49315 del 24/10/2023 Ud. (dep. 12/12/2023) Rv. 285499 - 01).

Il ricorso è pertanto tardivo, in quanto proposto in data 30/11/2024 avverso sentenza pronunciata in data 07/10/2024, non operando nel caso di specie l'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione in quanto vi è stata trattazione cartolare. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 Il consi