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Ordinanza — n. 35712/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to signature by a lawyer not enrolled in the special bar roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35712/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three Romanian nationals inadmissible. The appellants' counsel signed the petition without being enrolled in the special bar roll required for Cassation proceedings. Consequently, the Court ruled that the lack of proper representation rendered the appeals procedurally void under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The signature of a defense attorney not enrolled in the special bar roll for the Court of Cassation renders the appeal inadmissible, placing the burden of procedural costs on the appellants.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility special bar roll requirement unqualified defense attorney procedural voidness Criminal Procedure Code oltraggio alla corte spese di difesa diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
258000), secondo cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dell'impugnazione, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
258000), secondo cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dell'impugnazione, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CONSTANTIN CIPRIAN IONUT nato a CALARASI( ROMANIA) il 22/04/1998 MUSTAFA MARA nato a CALARASI( ROMANIA) il 11/04/1976 MIHALACHE GHEORGHE nato a CALARASI( ROMANIA) il 31/08/1977 avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata, con atto di appello a firma dell'avvocato Corradino Marinelli, la sentenza del Tribunale di Vasto del 20 settembre 2024, che ha condannato Cdbtantin Ciprian Ionut, Mustafa Mara e Mihalache Gheorghe alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 2.000 di ammenda ciascuno, perché ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del d.

Igs. n. 152 del 2006, commesso il 5 novembre 2021 in Castiglion Messer Marino. Convertito l'appello in ricorso per cassazione (la sentenza impugnata è inappellabile), se ne deve rilevare l'inammissibilità, essendo stata l'impugnazione proposta da un difensore non iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000), secondo cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dell'impugnazione, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico dei ricorrenti di provvedere al pagamento delle spese del procedimento, nonché quello di versare la somma, equitativamente fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.