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Ordinanza — n. 35711/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and liability assessment belong to trial court jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35711/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances concerned factual evaluation and liability assessment reserved for the trial court. The appellant argued no intent existed and claimed reliance on CAF guidelines, but the appellate court had thoroughly examined evidence showing the applicant knowingly omitted a property purchase that exceeded the legal threshold. Since the lower court's reasoning was logical and based on complete evidence, the cassation court could not substitute its own judgment on the facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals challenging factual findings or liability determinations are inadmissible in cassation unless the lower court's reasoning is manifestly illogical or lacks congruent motivation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual evaluation jurisdiction liability assessment numerus clausus of grievances Cassa delle ammende reddito non dichiarato adempimento dei presupposti legali reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 364 cod. proc. pen.
Art. 7 legge numero 4 del 2019
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO CARMELO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 06/07/1955 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Adamo Carmelo ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 7 legge numero 4 del 2019 ( reddito di cittadinanza) in ordine all'omessa comunicazione di una proprietà di un fabbricato nella richiesta di concessione del reddito di cittadinanza, deducendo, con il primo e il secondo motivo di ricorso violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, evidenziando l'assenza di dolo e la corretta compilazione sulla scorta delle indicazioni del caf del DSU in ordine alle indicazioni del patrimonio immobiliare.

Il giudice ha anche omesso di motivare in ordine al secondo punto dell'impugnazione ove l'imputato rappresentava di essersi affidato a professionisti per la compilazione dei moduli. Si osserva che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato la penale responsabilità in quanto i controlli avevano consentito di accertare un superamento delle soglie del patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa.

In particolare, l'Adamo ha presentato una domanda di concessione del reddito di cittadinanza, allegando una DSU e una dichiarazione ISEE rilasciata proprio lo stesso giorno in cui aveva acquistato per intero la proprietà di un immobile. Il ricorrente era quindi consapevole del contenuto lacunoso della DSU, compilata mesi prima rispetto all'acquisizione del cespite immobiliare che avrebbe dovuto essere invece dichiarato e che avrebbe comportato il superamento della soglia massima di euro 30.000, stabilita per l'ammontare del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione che il nucleo istante può possedere per accedere al beneficio richiesto.

Nè il ricorrente ha addotto alcun elemento che possa dimostrare che, nonostante l'incremento patrimoniale immobiliare, il beneficio fosse comunque erogabile sebbene in misura inferiore. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 Il consigliere es