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Ordinanza — n. 35710/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against urban Daspo conviction for habitual traffic obstruction and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35710/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for urban Daspo and the denial of mitigating circumstances. The appellant argued for non-prosecution based on minor offense status, but the court found his repeated violations and prior criminal record precluded this finding. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The criteria for particular minor offense status are cumulative for recognition but alternative for denial, requiring all positive elements to be present; appeals lacking merit are inadmissible under Art. 616 c.p.p. without fault.

Parole chiave

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urban Daspo conviction particular minor offense habitual traffic obstruction mitigating circumstances denial inadmissible appeal criminal record impact procedural costs fine violazione del divieto di sosta

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
n.48 del 2017 (Daspo urbano), lamentando il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
art. 131 bis cod. pen
n.48 del 2017 (Daspo urbano), lamentando il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez.3, n.2233 del 17/06/2021
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES MAURIZIO nato a PALERMO il 11/11/1971 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; > Torres Maurizio ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui/1 0 comma 3 L. n.48 del 2017 (Daspo urbano), lamentando il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alla prima doglianza si osserva che, il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044;

Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente è stato rinvenuto a sostare in una zona interdetta e che emerge dagli atti versati nel fascicolo che la medesima violazione è stata commessa numerose altre volte, in quanto il Torres era solito svolgere attività di parcheggiatore abusivo intralciando il traffico in numerose occasioni. Pertanto, in ragione delle plurime violazioni di cui dà atto il provvedimento di Daspo urbano e le ulteriori violazioni emergenti dagli atti, la Corte territoriale ha escluso che il fatto possa essere qualificato in termini di minima offesa.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che il mancato riconoscimento delle stesse può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n.2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle precedenti condanne per delitti contro il patrimonio commessi nel quinquennio antecedente al provvedimento di Daspo e, pertanto, ha evidenziato la spiccata capacità a delinquere del ricorrente gravato anche da precedenti per delitti di ricettazione, minaccia, furto e falsità materiale.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 Il consigliere estenso