Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded prescription defense regarding tax evasion charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense of prescription was manifestly unfounded based on the specific calculation of the limitation period. The defendant argued for a ten-year prescription term, but the court determined that suspensions for the appellate proceedings extended the deadline beyond the judgment date. Consequently, the court ruled that the procedural stage could not be dismissed solely on this ground, leading to the rejection of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 comma 1 bis del d. lgs. n. 74 del 2000; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation may declare a criminal appeal inadmissible if the sole ground is a manifestly unfounded plea of prescription, even if the prescription technically occurred after the lower court's judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMATI VANNA nato a ALBENGA il 24/05/1963 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 23 ottobre 2024, che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Savona il 3 ottobre 2023, con la quale Vanna Tornati era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, riferito all'annualità 2013.
Fatto accertato in Albenga il 17 giugno 2015. Vista la memoria trasmessa dall'avvocato Giovanni Severino, difensore di fiducia dell'imputata, Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la prescrizione massima del reato contestato si computa in 10 anni ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del d. lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011; risalendo la presentazione della dichiarazione annuale al 29 settembre 2014, il termine decennale sarebbe maturato il 29 settembre 2024; a tale termine, tuttavia, vanno aggiunti 84 giorni di sospensione riferibili al giudizio di appello (dal 1° luglio al 23 settembre 2024), con la conseguenza che la prescrizione è maturata il 5 febbraio 2025, ossia dopo la data di emissione della sentenza impugnata.
Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza della doglianza sollevata, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2