Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge to non-applicability of home detention penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Icardi inadmissible, ruling that the challenge to the non-applicability of home detention was manifestly unfounded. The appellate court had correctly identified the dangerous nature of the crimes committed against elderly victims and Icardi's prior criminal record as justifications for a negative prognosis regarding home detention compliance. Consequently, the court held that the defense's arguments, while differing in merit, fell outside the scope of a legitimacy review and thus could not sustain the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court's reasoning on the unsuitability of a suspended sentence is based on rational considerations regarding the nature of the crimes and the defendant's history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ICARDI GIUSEPPE nato a VELLETRI il 07/08/1978 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 ottobre 2024, che, pronunciandosi a seguito della sentenza n. 17194 del 21 marzo 2023, con cui la Quarta Sezione di questa Corte aveva annullato la decisione della Corte di appello di Torino dell'il marzo 2022 limitatamente all'affermazione di responsabilità rispetto al reato di furto in abitazione contestato al capo 5), ha rideterminato in anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 550 di multa la pena irrogata a carico di Giuseppe Icardi per i residui reati di cui ai capi 3, 4 e 10, per i quali era stato dichiarato irrevocabile il giudizio di colpevolezza operato dalla Corte di appello 1'11 marzo 2022, in riforma della pronuncia assolutoria resa dal Tribunale di Verbania il 15 giugno 2018.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in senso ostativo all'applicazione della pena sostitutiva invocata, ha sottolineato in modo pertinente (pag. 10 della sentenza impugnata) le modalità insidiose delle condotte illecite poste in essere in danno di vittime in età avanzata da Icardi, soggetto peraltro gravato da un precedente penale per un reato della stessa indole, giustificando ciò una prognosi negativa sul mancato rispetto delle prescrizioni da imporre.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio