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Ordinanza — n. 35703/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating Art. 581 and 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35703/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds cited were too generic and lacked specific legal or factual analysis. The appellant merely requested annulment without detailing the specific flaws in the lower court's reasoning regarding liability or vehicle ownership. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the request, as required by the code of criminal procedure.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility Criminal Procedure Code specificity of appeal court costs and fine manifest illogicality stato difettoso del veicolo reticenza dolosa dei difetti dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che l'art. 581, lett.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 316 ter cod. pen
4 del 2019 in relazione alla richiesta del beneficio del reddito di cittadinanza e all'art. 316 ter cod. pen., omettendo di dichiarare di essere proprietario di un autoveicolo.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONNICI DOMENICO nato a CROTONE il 09/01/1973 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Domenico Donnici ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, deducendo manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per i reati di cui all'art. 7 D. L. 4 del 2019 in relazione alla richiesta del beneficio del reddito di cittadinanza e all'art. 316 ter cod. pen., omettendo di dichiarare di essere proprietario di un autoveicolo.

Considerato che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, si riscontra un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett.

c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i