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Ordinanza — n. 35701/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it raised generic factual grievances outside statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35701/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a settlement sentence for smuggling by raising generic factual complaints regarding crime attribution and sentencing. The court ruled that these arguments fall outside the narrow statutory grounds permitted for challenging settlement judgments.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against settlement judgments are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty; generic factual grievances are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement judgment challenge statutory grounds limitation generic factual grievances smuggling crime sentencing infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANGRA' ROCCO nato a RIZZICONI il 09/01/1972 avverso la sentenza del 25/11/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Rocco Zangrà, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena concordata emessa il 25 novembre 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Torino, con cui, in ordine a una pluralità di episodi del reato di contrabbando, gli è stata applicata la pena di mesi 10 di reclusione, a titolo di continuazione rispetto ai più gravi reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Torino del 26 giugno 2016, irrevocabile il 7 giugno 2018, con rideterminazione della pena finale in anni 7 e mesi 6 di reclusione.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, proponendo il ricorso doglianze (generiche e fattuali) in punto di ascrivibilità dei reati all'imputato e di determinazione della pena, estranee al perimetro del sindacato di legittimità consentito in questa materia.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.