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Ordinanza — n. 35700/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded prescription argument regarding false invoices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35700/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the argument regarding the statute of limitations was manifestly unfounded. The defendant argued that the crime of issuing false invoices had expired, but the court found the ten-year limitation period had not yet run given the specific calculation rules for this offense. Consequently, the court ruled that the procedural stage could not be dismissed solely on this ground, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 17 comma 1 bis d.lgs. n. 74/2000; Art. 8 comma 2 d.lgs. n. 74/2000: The statute of limitations for the crime of issuing false invoices runs from the last act of the unitary offense, and a manifestly unfounded plea of prescription renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations false invoices manifestly unfounded inadmissible appeal unitary offense prescription period Cassation procedure tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 17 comma 1 bis del d.lgs. n. 74 del 2000
Art. 8 comma secondo del d.lgs. n. 74 del 2000
254759), il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma secondo, del d.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013
Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, Rv.
Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015
in termini, ex multis, Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERZY ROBERTO BRUNO nato a MILANO il 15/04/1955 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano dell'Il settembre 2024, che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Milano il 7 novembre 2022, con la quale Roberto Bruno Perzy era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Milano dal 28 gennaio 2014 al 28 novembre 2016. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei fatti commessi dal 28 gennaio 2014 al 14 ottobre 2016, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la prescrizione massima del reato contestato si computa in 10 anni ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del d. lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011; a ciò deve poi aggiungersi che, come chiarito da questa Corte (cfr.

Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, Rv. 254759), il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma secondo, del d. 1gs. n. 74 del 2000, non dalla data di commissione di ciascun episodio, ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta. Dunque, quanto all'annualità 2014, risalendo l'ultima fattura all'8 ottobre, il termine decennale matura 1'8 ottobre 2024, termine cui vanno aggiunti 120 giorni di sospensione, con la conseguenza che, per l'annualità più risalente, la prescrizione è maturata il 5 febbraio 2025, ossia dopo la data di emissione della sentenza impugnata.

Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza della doglianza sollevata, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025