Court dismisses victim's recusal request as victims are not legal parties under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the victim, Martino Giovanni, attempted to propose a recusal against the investigating judge. The court held that recusal provisions are exceptional norms applicable only to formal 'parties' in the legal sense, excluding victims. Consequently, the request was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: Recusal requests may be filed exclusively by the parties to the proceedings, a status that does not extend to the victim of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIOVANNI nato a LATRONICO il 24/06/1952 avverso l'ordinanza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 3 dicembre 2024, che ha dichiarato inammissibile, per una pluralità di ragioni, l'istanza di ricusazione proposta da Martino Giovanni, persona offesa nel procedimento penale n. 29059/2024 RGNR e 17571/2024 RGIP, nei confronti del G.I.P. del Tribunale di Milano dott.
Roberto Crepaldi. Richiamata la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 23901 del 12/04/2024, Rv. 286537), secondo cui la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti", fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico, essendo stato precisato in tal senso che le disposizioni sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali e sono, pertanto, insuscettibili di interpretazione estensiva. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.