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Ordinanza — n. 35696/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific recidivism censure in the original appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35696/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding on specific recidivism, arguing a defect in reasoning. However, the court noted the original appeal did not specifically censure the recidivism application, and the lower court had already addressed the relevant legislative changes during the remand.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically censure the application of recidivism in the appealed judgment, as the defect must be expressly raised at the appellate stage.

Parole chiave

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specific recidivism inadmissible appeal defect of reasoning appellate censure procedural costs recidiva nell'infrazione licenziamento per furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 624 bis cod. pen
103 del 2017 all'art. 624 bis cod. pen., aspetto questo di cui la Corte di appello ha puntualmente tenuto conto in sede di rinvio, pervenendo tuttavia alla conferma del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice all'esito di un percorso argomentativo razionale e coerente (pag.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJURDJEVIC LUYIS nato a FIRENZE il 19/09/1998 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 5 dicembre 2024 che, pronunciandosi a seguito della sentenza n. 2287-2021 del 19 novembre 2020, con cui la Quarta Sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio la decisione della Corte di appello di Firenze dell'i marzo 2019 limitatamente la trattamento sanzionatorio, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Firenze resa in data 5 novembre 2018, con la quale Luyis Djurdjevic era stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione e 240 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di furto in abitazione commesso il 27 luglio 2017 in Firenze.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il giudizio sulla sussistenza della recidiva specifica e infraquinquennale, sotto il profilo del vizio di motivazione, è inammissibile, dovendosi considerare, da un lato, che l'atto di appello proposto il 19 novembre 2018 non conteneva censure sull'applicazione della recidiva e, dall'altro, che la ragione dell'annullamento della sentenza rescindente ha riguardato unicamente l'inapplicabilità al caso di specie del novum introdotto dalla legge n. 103 del 2017 all'art. 624 bis cod. pen., aspetto questo di cui la Corte di appello ha puntualmente tenuto conto in sede di rinvio, pervenendo tuttavia alla conferma del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice all'esito di un percorso argomentativo razionale e coerente (pag. 5-6 della sentenza impugnata), con cui il ricorso non si confronta.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 202