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Ordinanza — n. 35695/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded and generic criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35695/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Rubino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Rubino challenged the second-instance judgment confirming his conviction for failing to appear at a police station, arguing a defect in the court's reasoning. The court rejected this claim, finding the criticism generic and lacking concrete arguments against the lower court's established facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and devoid of concrete criticism against the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic criticism defect in reasoning manifestly unfounded criminal procedure code obbligo di comparizione all'udienza domanda d'asilo di rom oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO ALESSANDRO nato a MARSALA il 01/05/1998 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 settembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Marsala il 16 dicembre 2022, con la quale Alessandro Rubino era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 10.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989; fatto commesso in Marsala il 3 ottobre 2020.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale (pag. 2-3) sono state adeguatamente esposte le ragioni per cui la mancata ottemperanza da parte di Rubino dell'obbligo di comparizione presso il Commissariato di P.S. imposto a suo carico non poteva essere ricondotto a una mera dimenticanza.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.