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Ordinanza — n. 35694/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of standing under Article 616 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35694/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ampola Alessio inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged a second-instance judgment confirming liability for failing to comply with a DASPO order, specifically requesting the recognition of generic mitigating circumstances. The court found no legal basis for the appeal's admissibility, noting the absence of fault in the court's determination of inadmissibility, and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the court finds no fault in its determination of inadmissibility, requiring the appellant to bear the costs and a monetary fine.

Parole chiave

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inadmissibility appeal Article 616 procedure lack of standing procedural costs monetary fine Cassation review generic mitigating circumstances adempimento dei presupposti legali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
283489) Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 62-bis d.l. 23 maggio 2008, n. 92
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
L. 401 del 1989, art. 6, comma 2
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
art. 616 cod. proc. pen
283489) Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
(Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMPOLA ALESSIO (CUI 05X6QV7) nato a MARSALA il 02/09/2001 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ampola Alessio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, la quale ha confermato la responsabilità in ordine al reato di cui all' art. 6, comma 2 L. 401 del 1989 per non aver ottemperato all'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, disposto con provvedimento DASPO dal Questore di Trapani e convalidato dal Gip di Trapani.

Il ricorrente formula un unico motivo di ricorso con il quale lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489) Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 Il consigliere estensor,e Il Presidente