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Ordinanza — n. 35693/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35693/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35693/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHARIA VIANA nato il 25/05/1978 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 16 luglio 2024, che ha confermato la decisione resa il 13 giugno 2023 dal Tribunale della medesima città, con la quale Viana Zaharia, riconosciute le attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di mesi quattro di arresto, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 10, c. 2, del D.L. n. 14 del 2017; fatto accertato in Bologna in data 10 dicembre 2020.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35693/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 10, c. 2, del D.L. n. 14 del 2017; fatto accertato in Bologna in data 10 dicembre 2020.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena aggravamento della pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHARIA VIANA nato il 25/05/1978 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 16 luglio 2024, che ha confermato la decisione resa il 13 giugno 2023 dal Tribunale della medesima città, con la quale Viana Zaharia, riconosciute le attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di mesi quattro di arresto, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 10, c. 2, del D.L. n. 14 del 2017; fatto accertato in Bologna in data 10 dicembre 2020.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale viene lamentata l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto generico e assertivo, non confrontandosi la doglianza con la pertinente motivazione della sentenza impugnata, nella quale (pag. 2), in senso ostativo alla mitigazione della pena, sono stati ragionevolmente rimarcati i numerosi precedenti penali dell'imputata, in favore della quale, in ogni caso, il primo giudice ha concesso le attenuanti generiche, applicate peraltro nella loro massima estensione. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.