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Ordinanza — n. 35692/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35692/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35692/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIZZOTTO MASSIMO nato a TEZZE SUL BRENTA il 05/03/1965 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 6 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Vicenza il 17 dicembre 2020, con la quale Massimo Bizzotto era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35692/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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inchiesta per sottrazione d'imposta fatture fittizie evasione all'obbligo di contribuzione segreto fiscale comunicazione fiscale attività lucrativa non dichiarata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIZZOTTO MASSIMO nato a TEZZE SUL BRENTA il 05/03/1965 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 6 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Vicenza il 17 dicembre 2020, con la quale Massimo Bizzotto era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso in Cartigliano e Tezze sul Brenta dal 2011 al 2016 e accertato nel giugno 2017. Letta la memoria trasmessa il 23 maggio 2025 dall'avvocato Dario Lunardon, difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha chiesto di ritenere ammissibile il ricorso e pronunciarsi sul merito dello stesso, ribadendo in particolare gli argomenti riferiti al primo motivo di ricorso. Rilevato che il primo motivo del presente ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza di Caselle Torinese, da cui è emerso che le società BZZ Meccanica s.r.l. e la Konica s.n.c., di cui Massimo Bizzotto era legale rappresentante, hanno occultato, rispetto agli anni di imposta compresi dal 2011 al 2016, una pluralità di fatture attive, in modo da ostacolare la ricostruzione del volume di affari, avendo dovuto a tal fine la Guardia di Finanza porre in essere una complessa attività di accertamento, resa possibile anche dalla collaborazione dei clienti delle società di Bizzotto che hanno prodotto le proprie copie delle fatture mancanti.

Richiamata l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862 - 02), secondo cui, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto riproposítivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 6), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., la circostanza che le fatture occultate o distrutte dall'imputato sono state oltre una trentina e sono state emesse in un esteso arco temporale (che va dal 2011 al 2016), per un totale di tributi evasi pari, con riferimento alle due società, a circa 45.000 euro.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata concessione dell'attenuanti generiche, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, non avendo l'imputato tenuto alcun comportamento latamente riparatorio, per cui la pena inflitta dal primo giudice, peraltro fissata in misura corrispondente al minimo edittale e condizionalmente sospesa, è stata legittimamente confermata. Ritenuto che, rispetto a ogni tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in