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Ordinanza — n. 35689/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic legal grounds lacking specific factual support under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35689/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds supporting her claim. Although the appellant argued for a specific sanction treatment, the appellate court's reasoning was deemed generic without concrete argumentation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. c) e lett. d) c.p.p.; Art. 591 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific factual or legal elements supporting the requested outcome.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal grounds lack of factual support procedural code violations sanction treatment appeal violazione degli oneri dell'autorizzazione legittimazione a contestare licenza risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORATO CARMELA nato a TORRE ANNUNZIATA il 28/09/1974 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Dorato Carmela ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna per i reati edilizi di cui gli artt. 44, 64 e 71,65 72, 83 e 95, D.P.R. 308 del 2021, per aver realizzato in assenza del permesso di costruire opere edilizie in zona sottoposta a vincolo.

La ricorrente lamenta con unico motivo violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità e difetto della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. L'art. 581 lett c) cod. proc. pen., infatti, richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 Il consigliere estensore Il Presidente