Ordinanza — n. 35686/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JMAL KAMEL nato il 17/02/1989 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAI dato avviso alle Parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Jrnal Kannel ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati contestati, ai sensi dell' art. 73 d.P.R.309/1990 e in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, essendo stato presentato il 19/11/2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R.309/1990; Ordinanza — n. 35686/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R.309/1990 e in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, essendo stato presentato il 19/11/2024.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JMAL KAMEL nato il 17/02/1989 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAI dato avviso alle Parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Jrnal Kannel ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati contestati, ai sensi dell' art. 73 d.P.R.309/1990 e in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, essendo stato presentato il 19/11/2024.
Si precisa che la sentenza è stata depositata il 07/06/2024, che il giudice si è riservato 90 giorni per il deposito delle motivazioni, che quindi il dies a quo del termine di 45 per impugnare decorre dal 05/09/2024. Il termine per impugnare scadeva il 20/10/2024, prorogato al 21/10/2024, trattandosi di domenica. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente