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Ordinanza — n. 35615/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical reasoning vices under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35615/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Aniello Allocca inadmissible and ordered him to pay court costs. Allocca's defense argued that the appellate court committed logical errors by failing to address specific evidence regarding the illicit origin of vehicles and documents. The court rejected these claims, ruling that such arguments constitute impermissible attempts to re-evaluate factual findings rather than genuine logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Appeals based on alleged logical inconsistencies in lower court reasoning are inadmissible when the reasoning is sound and free from vices, as the cassation court cannot substitute its own assessment of evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility logical reasoning vices criminal procedure code factual re-evaluation prohibition appellate court reasoning contravvenzione alla circolazione altri reati stato difettoso del veicolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

CO ORDINANZA Allocca Aniello nato a Saviano il 10/05/1961 avverso la sentenza del 28/11/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diAniello Allocca; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 30 giugno 2014 del Tribunale di Nola con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’Allocca in relazione ai reati di concorso in riciclaggio di veicoli di provenienza furtiva (capi A e D della rubrica delle imputazioni) e di ricettazione di una carta di circolazione e di una targhetta con impresso un numero di telaio, beni anch’essi di provenienza illecita (capi E ed F); all’imputato risulta essere stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e reiterata. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni, avendo il testimone Gaetano Antonio Gentile, con le proprie dichiarazioni, escluso che l’imputato, che si fermò solo per 15/20 minuti presso il suo garage per provvedere all’accensione dei veicoli, fosse a conoscenza della provenienza illecita degli stessi;

2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa pronuncia sui motivi di gravame in relazione al reato contestato al capo D della rubrica delle imputazioni, motivi nei quali si era evidenziato che l’Allocca aveva regolarmente acquistato l’autovettura de qua da Francesco Napolitano, veicolo del quale ignorava l’illecita provenienza; a ciò si aggiunge che la Corte di appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali i numeri accertati di telaio e di motore del veicolo, corrispondenti a quelli risultanti sui documenti del mezzo sono da ritenersi contraffatti.

Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati; che, i motivi di ricorso che contestano la correttezza e la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che i Giudici di entrambi i gradi di merito, con motivazioni conformi ed esenti da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. da 5 a 8 della sentenza di appello) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati; che nessuno dei vizi denunciati nel ricorso è quindi ravvisabile nella sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del