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Ordinanza — n. 35611/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to late filing and lack of substantive grounds regarding sentencing and evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35611/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible primarily because the defense's written submission was filed late, violating the statutory 15-day deadline. The defense also argued for reclassification of charges due to mental health issues and requested specific evidentiary hearings, but the appellate court had already addressed these points with sufficient reasoning. Consequently, the Court rejected the procedural defect and the substantive arguments as unfounded, ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 611 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the defense fails to submit its written submission within the statutory 15-day period, and substantive arguments regarding sentencing or evidence are not admissible in the absence of manifest illogicality in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal late submission deadline sentencing mitigation evidentiary hearing request mental health defense reati contro la famiglia estorsione rigore per motivi familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 611 cod. proc. pen.
Rilevato in via preliminare che la memoria trasmessa dal difensore dell’imputato per via telematica in data 15 ottobre 2025 è tardiva non essendo stata depositata nel termine di legge di 15 giorni di cui all’art. 611 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avendo il Giudici di appello utilizzato una motivazione per relationem 2.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.
Art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.
art. 572 cod. pen
in relazione al reato di cui all’art. 572 cod. pen.
art. 629 cod. pen
pen.), estorsione (art. 629 cod. pen.) percosse e minacce (artt.
art. 611 cod. proc. pen
Rilevato in via preliminare che la memoria trasmessa dal difensore dell’imputato per via telematica in data 15 ottobre 2025 è tardiva non essendo stata depositata nel termine di legge di 15 giorni di cui all’art. 611 cod. proc. pen.
articoli 572 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 – 01
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Testo completo

CO ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXX; Letta la memoria trasmessa dal difensore dell’imputato per via telematica in data 15 ottobre 2025 nella quale sono stati richiamati i motivi di ricorso e si è insistito per ritenere ammissibile il ricorso. Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 7 novembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXXX in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.), estorsione (art. 629 cod. pen.) percosse e minacce (artt. 81 cpv. 581 e 612, comma 2, cod. pen.); Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avendo il Giudici di appello utilizzato una motivazione per relationem 2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 572 cod. pen. difettando l’elemento soggettivo, alla luce del fatto che l’imputato è soggetto affetto da vizio parziale di mente, e conseguente necessità di derubricazione dello stesso nei reati di minacce e molestie;

3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al reato di estorsione per carenza dell’elemento soggettivo e conseguente necessità di derubricazione dello stesso in quello di violenza privata;

4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen.in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale finalizzata all’audizione del padre dell’imputato XXXXXXXXXXXXXXX e della di lui figlia XXXXXXXXXXX con riguardo alla situazione familiare nella quale si sono svolti i fatti;

5. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023 con riguardo al reato di estorsione;

6. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato in via preliminare che la memoria trasmessa dal difensore dell’imputato per via telematica in data 15 ottobre 2025 è tardiva non essendo stata depositata nel termine di legge di 15 giorni di cui all’art. 611 cod. proc. pen. Rilevato che, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che, come è avvenuto nel caso in esame, «Nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata» (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056);

Considerato poi che il secondo ed il terzo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6, 7 e 8 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che la valutazione dell’elemento soggettivo del reato costituisce un giudizio di fatto che non può essere sindacato dalla Corte di cassazione quando sia sorretto, come nel caso in esame, da logica e adeguata motivazione; trattasi, infatti, di questione anch’essa già proposta in sede di gravame innanzi alla Corte di appello ed alla quale i Giudici territoriali hanno fornito una risposta congrua, logica e conforme ai consolidati principi di diritto in materia già stabiliti da questa Corte Suprema; che corretta risulta pertanto, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, la qualificazione dei reati di cui agli articoli 572 cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni) e 629 cod. pen. (capo B) non essendo possibile la derubricazione degli stessi nei reati indicati dalla difesa;

Considerato altresì che anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato sol che si pensi che il processo è stato definito con le forme del rito abbreviato, che la Corte di appello ha sostanzialmente evidenziato come il quadro probatorio alla luce della denuncia presentata da XXXXXXXXXXXXXXX era ben delineato e che, comunque, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex ceteris:

Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, D., Rv. 285745 – 01), adempimento, quest’ultimo, al quale la difesa dell’imputato non ha provveduto; che, «Nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 – 01), vizi non rilevabili nel caso in esame;

Considerato, infine, che la Corte di appello con motivazioni congrue e logiche ha escluso sia la ricorrenza della attenuante della speciale tenuità del fatto (pag.

8) sia il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (pag. 9); che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza, come detto, di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha reiteratamente sottolineato, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, la gravità dei fatti in contestazione all’imputato e del danno patrimoniale arrecato, il che porta ad escludere implicitamente la possibilità del riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023, circostanza quest’ultima, che peraltro la difesa non ha neppure documentato, come sarebbe stato suo onere, di avere richiesto alla Corte di appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA ALMA LUIGI AGOSTINACCHIO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.