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Ordinanza — n. 35610/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism and subjective intent in theft-related charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35610/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against a conviction for receiving stolen goods. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances and incorrectly applied the subjective element of the crime. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly applied established legal principles regarding the burden of proof for subjective intent and that the denial of mitigating circumstances was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The court must only consider decisive elements when denying generic mitigating circumstances, and the subjective element of receiving stolen goods can be proven without explicit knowledge of the item's origin if the possession implies bad faith.

Parole chiave

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recidivism mitigation subjective intent proof receiving stolen goods cassation inadmissibility burden of allegation prove acquisite illegalmente ricettazione origine delle merci

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: - Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 62-bis c.p.
in relazione all’art. 62-bis cod.
art. 712 cod. pen
per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione e comunque per omessa riqualificazione della condotta nel reato di cui all’art. 712 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
art. 648 cod. pen
236914); che, alla luce dei fatti accertati corretta e di quanto sopra si è detto risulta essere la qualificazione della condotta dell’imputato come violazione dell’art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella
Sez. U, n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero
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Testo completo

CO ORDINANZA Trocciola Walter nato a Piedimonte Matese il 11/06/1972 avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diWalter Trocciola; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 24 febbraio 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Trocciola in relazione al reato di ricettazione di alcuni utensili (apparecchio peri saldatura, gruppo di raffreddamento e relativo carrello oltre ai relativi accessori) di provenienza furtiva. Reato commesso in epoca successiva al 5 agosto 2017. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: - Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione e comunque per omessa riqualificazione della condotta nel reato di cui all’art. 712 cod. pen. - Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da valutarsi nella loro massima estensione con giudizio di prevalenza sulla recidiva e sulle circostanze aggravanti; Rilevato che, il primo motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che, quanto all’elemento soggettivo del reato di ricettazione la Corte territoriale risulta avere correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U, n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914); che, alla luce dei fatti accertati corretta e di quanto sopra si è detto risulta essere la qualificazione della condotta dell’imputato come violazione dell’art. 648 cod. pen. il che consente di escludere la possibilità di riqualificazione della condotta stessa nella violazione dell’art. 712 cod. pen. Considerato poi che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della