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Ordinanza — n. 35584/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against aggravated theft sentencing for lack of logical flaws in mitigating circumstances assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35584/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Accogli Paolo and Pistolato Marco inadmissible, rejecting their claims regarding the assessment of mitigating circumstances and the denial of alternative sanctions. The court found that the appellate court correctly evaluated the defendants' recidivism and dangerousness based on prior convictions and behavioral patterns without logical errors. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 597 cod. proc. pen.; Art. 69 cod. pen.; The court's assessment of mitigating circumstances and the denial of alternative sanctions based on prior criminal conduct and recidivism are not subject to cassation if logically sound and factually grounded.

Parole chiave

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aggravated theft mitigating circumstances alternative sanctions recidivism cassation inadmissibility procedural reasoning dangerousness assessment lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Accogli Paolo deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Accogli Paolo deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 597 cod. proc. pen.
Il principio di cui all'art. 597 cod. proc. pen. non impedisce infatti al giudice di considerare i fatti accertati per finalità diverse dalla determinazione della responsabilità.
Art. 69 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
art. 69 cod. pen
art. 597 cod. proc. pen
Il principio di cui all'art. 597 cod. proc. pen.
art. 624 bis cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348
150, non può argomentare la prognosi negativa facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Accogli Paolo nato a BARI il 28/09/1995 Pistolato Marco nato a BARI il 13/12/1991 avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 10 marzo 2025, a seguito della rinuncia ai motivi di appello limitata al giudizio di responsabilità e alla qualificazione giuridica, ha confermato in parte la decisione del G.I.P. presso il Tribunale di Bari del 9 luglio 2024, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti e rideterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro settecento di multa per Accogli Paolo e in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per Pistolato Marco, per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen.

2. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. Accogli Paolo deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al vizio di motivazione sul giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche e sul diniego della sanzione sostitutiva. Pistolato Marco lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen. con riferimento al vizio di motivazione sul diniego della sanzione sostitutiva.

3. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili. Quanto al primo ricorrente, sul giudizio di equivalenza, la Corte territoriale ha correttamente osservato che la rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità penale non preclude al giudice di valorizzare gli elementi fattuali emergenti dal processo ai fini del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. Il principio di cui all'art. 597 cod. proc. pen. non impedisce infatti al giudice di considerare i fatti accertati per finalità diverse dalla determinazione della responsabilità.

Il bilanciamento operato, che ha valorizzato tanto la resipiscenza manifestata quanto la gravità del fatto e l'intensità del dolo, appare immune da vizi logici. In ordine alla residua censura, si premette che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348).

Nel caso in esame, quanto al diniego della sanzione sostitutiva per Accogli, la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua richiamando la precedente condanna per analogo delitto di furto in appartamento con sentenza del 24 settembre 2020, divenuta irrevocabile il 23 febbraio 2022, per la quale il Tribunale di Sorveglianza di Bari aveva ammesso l'imputato alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in corso al momento di consumazione del nuovo delitto, posto in essere il 5 maggio 2023; inoltre, dopo essere stato condannato per tentato furto aggravato {2)— in abitazione nel 2020 e nel 2021, era stato sorpreso il 16 maggio 2023 nel possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso unitamente a tre telefoni cellulari, e il 6 giugno 2023 risultava assente in maniera ingiustificata dal controllo domiciliare eseguito alle 23:40 dai Carabinieri di Bari.

Per Pistolato, la Corte d'Appello ha parimenti fornito adeguata motivazione evidenziando che l'alta professionalità dimostrata unitamente all'assenza di qualsiasi segno di deterrenza conseguente alle condanne già riportate; in particolare, è stato sottolineato che il Pistolato, dopo essere stato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5 DPR n. 309/1990 (fatto commesso il 7.10.2017, cfr. iscrizione n. 1 del certificato del casellario giudiziale), era stato condannato per tentato furto aggravato in abitazione (fatto del 26.2.2020) con sentenza passata in giudicato il 19.11.2021 (iscrizione n. 2).

E' stato logicamente ritenuto che la pregressa condotta criminosa, per la sua omogeneità e per la vicinanza temporale rispetto al fatto per cui si procede, sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e il nuovo reato - della stessa specie del precedente - faccia segnare un 'salto di qualità' da parte del prevenuto, che ha portato ora a termine il furto ex art. 624 bis cod.pen., a suo tempo rimasto allo stadio del tentativo (come ha ben evidenziato il primo giudice nella sentenza impugnata). La capacità delinquenziale è così da ritenersi sicuramente aumentata ed il nuovo reato è manifestazione di maggiore pericolosità.

La prognosi negativa formulata dalla Corte distrettuale appare pertanto immune da profili di illogicità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore, Il Presid nte FRANCE