Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to challenge appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were merely a repetition of arguments already presented in the appellate court. The appellant claimed the lower court erred in qualifying the theft as consummated rather than attempted, but the court found no new evidence or legal argument to support this. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely a repetition of those raised in the appellate judgment or if they do not constitute a new and relevant challenge to the reasoning of the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Santo Sandro nato a CASTROVILLARI il 20/12/1982 avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 16/4/2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Biella del 18/9/2024, che aveva condannato De Santo Sandro alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 250,00 di multa per il reato di furto, così riqualificato il fatto, originariamente contestato come rapina.
2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla condanna al reato a lui ascritto o, in alternativa, nullità della sentenza per assenza di motivazione. Il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che dall'istruttoria dibattimentale non sarebbero emersi elementi tali da poter sostenere la penale responsabilità dell'imputato e che la sentenza apparirebbe in ogni caso contraddittoria, non avendo valutato compiutamente il valore e tenore letterale delle prove testimoniali assunte, sulla base delle quali l'azione posta in essere avrebbe dovuto essere qualificata come mero tentativo (a pag. 2 del ricorso:"Lo stesso De Santo, fatto rientrare presso l'esercizio commerciale, cercava di restituire il giubbotto di cui aveva in precedenza tentato la sottrazione") 3.
Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto risulta meramente riproduttivo delle doglianze già proposte in appello e non si confronta con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale, risolvendosi in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. I giudici d'appello hanno pienamente condiviso le ragioni poste dal primo giudice in ordine alla qualificazione del reato come furto consumato e non solo tentato. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha ricostruito i fatti: 1'11 novembre 2018 De Santo era entrato nel negozio di abbigliamento CVG, aveva indossato un giubbotto, tipo piumino, ed era uscito senza pagare, facendo attivare l'allarme antitaccheggio.
Il vigilante Larocca era riuscito a bloccare De Santo, riportarlo all'interno del negozio per recuperare il bene e ne aveva impedito la fuga. La motivazione è immune da vizi laddove non ravvisa il tentativo di furto perché è certo che De Santo si sia allontanato dal negozio con indosso uno dei giubbotti destinati alla vendita, impossessandosene seppur momentaneamente. Come affermato dall'orientamento giurisprudenziale consolidato citato in sentenza: "Il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la 'res furtiva' rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto" (Cass. n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544).
Pertanto, logica appare la conclusione secondo cui il delitto di furto si è perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, sebbene l'impossessamento abbia avuto breve durata.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO LUIGI BRANDA UGO BELLINI j4rD