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Ordinanza — n. 35581/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific appeal reason motivation and improper request for evidence re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35581/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salerno Antonino inadmissible. Salerno argued that the Court of Appeal failed to properly motivate the rejection of his claim regarding the impossibility of the crime due to the separate trial of his co-accused, Valle. The court rejected this as an improper request for evidence re-evaluation rather than a legitimate challenge to the lower court's reasoning, noting that the appellate court had adequately reconstructed the facts based on the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to cite a specific ground of appeal or constitutes an improper request for the re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of the legality review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation evidence re-evaluation concorso di reato impossibility of crime cassation review procedural inadmissibility luogo del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 49 c. 2 cod.pen.
Deduce altresì che il difetto di prova del reato presupposto avrebbe dovuto indurre la Corte d'Appello ad escludere il concorso, versandosi nell'ipotesi di reato impossibile di cui all'art. 49 c. 2 cod.pen.
Art. 62 n. 4 cod.pen.
56, 110, 624 cod.pen., con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. equivalente alla contestata recidiva.
Art. 56 cod.pen.
Art. 110 cod.pen.
Art. 624 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Salerno Antonino nato a MAZARA DEL VALLO il 15/06/1991 avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 10/2/2025, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di La Spezia del 23/11/2021, riqualificando il reato nella forma tentata e rideterminando la pena nei confronti di Salerno Antonino in mesi 2 di reclusione ed euro 60,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624 cod.pen., con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. equivalente alla contestata recidiva.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, mancanza di motivazione in ordine a specifico motivo di appello ed erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente censura l'omessa motivazione della Corte territoriale per asserita impossibilità di configurare il concorso nel reato, atteso che il coimputato Valle era stato giudicato separatamente e che l'esito di quel giudizio non era stato acquisito. Deduce altresì che il difetto di prova del reato presupposto avrebbe dovuto indurre la Corte d'Appello ad escludere il concorso, versandosi nell'ipotesi di reato impossibile di cui all'art. 49 c. 2 cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, estraneo al sindacato di legittimità, e non si confronta con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale. I giudici d'appello hanno adeguatamente ricostruito la dinamica del fatto sulla base dell'istruttoria dibattimentale: sono puntualmente richiamate le risultanze sulla base delle quali è stato accertato che, il 10 luglio 2019, il Valle pose in essere materialmente la condotta furtiva il furto presso la farmacia "Croce Rossa", mentre il Salerno si era posizionato vicino al bancone per coprire l'azione repentina di impossessamento, cercando poi di uscire insieme ((pagina 3 della sentenza, 10 cpv.). La condotta di Salerno, è stata logicamente ritenuta integrativa del concorso in quanto agevolatrice dell'esecuzione del reato, compiutamente accertato nella medesima sede.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. v

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore FRANCESCO LUIGI BRANDA