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Ordinanza — n. 35576/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing a non-motivation regarding potential non-punishment causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35576/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Carmine Peres's appeal inadmissible because it relied on a ground not substantively linked to the lower court's reasoning. Peres argued the appellate court failed to evaluate potential causes for non-punishment under Article 129 of the Penal Code, but the Court found this a 'non-motivation' lacking in absolute defect or logical contradiction. The decision was further invalidated by the failure to address the appellate court's explicit exclusion of prescription due to term suspensions.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 129 c.p.: An appeal ground is inadmissible if it does not substantively confront the reasoning of the contested judgment or if it merely postulates a potential cause for non-punishment without specific argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-motivation cause of non-punishment prescription suspension art 606 c.p.p. permesso di promuovere un procedimento penale responsabilità scemata responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis:
Art. 129 cod. pen.
per inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 129 cod. pen.» avendo la Corte territoriale omesso di compiere la necessaria valutazione volta a «riscontrare l'eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità...».
art. 129 cod. pen
per inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 129 cod. pen.» avendo la Corte territoriale omesso di compiere la necessaria valutazione volta a «riscontrare l'eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità...».
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato
Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez.
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio
26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERES CARMINE nato a NAPOLI il 15/11/1967 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; • Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di Carmine Peres per due truffe (capi 1 e 4), furto aggravato (capo 2) e indebito utilizzo di carta bancomat (capo 3), ritenuti in continuazione tra loro. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale «si chiede l'annullamento della sentenza ... per inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 129 cod. pen.» avendo la Corte territoriale omesso di compiere la necessaria valutazione volta a «riscontrare l'eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità...».

2. Il ricorso è inammissibile in quanto sostanziantesi in un «non motivo» perché non tale da articolare un difetto assoluto di motivazione o vizi motivazionali in termini di Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ovvero violazioni di legge e altre censure contemplate nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis:

Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, la citata sentenza «Amato» e Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T.).

Al di là della formulazione della rubrica, evocante l'inosservanza dell'art. 129 cod. pen., la censura infatti si articola nella sola postulazione di un omesso riscontro di un'«eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità...».

3. A quanto innanzi, di per sé tale da fondare l'inammissibilità del ricorso, si aggiunge altresì il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza che, a pag. 2, con motivazione non sindacata dal ricorrente, esplicitamente esclude l'intervenuta prescrizione in ragione delle sospensioni del decorso del termine come emergenti dalla sentenza di primo grado (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I 30 settembre 202