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Ordinanza — n. 35574/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges factual reasoning under Art. 606 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35574/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was contradictory because the defendant claimed he drank alcohol after the accident, yet the court found him drunk at the time of driving based on evidence collected hours later. The court rejected this argument, ruling that the appeal improperly sought a re-evaluation of factual findings rather than addressing a defect in the reasoning's logic or coherence as permitted by Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen.; The cassation court's control over the lower court's reasoning is limited to verifying the congruity and coherence of the argumentative apparatus based on all acquired elements, prohibiting a different reading of factual elements or the autonomous selection of new criteria for fact-finding.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defect in reasoning factual findings review alcohol driving case Article 606 c.p.p. domanda d'asilo di cittadino albanese diritto di ottenere una decisione decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 186, commi 1 e 2 lett. b), comma 2-bis e 2-sexies C.d.S.
Con sentenza del 15.01.2025, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bologna del 24.05.2024, che aveva dichiarato Azzaroni Francesco Maria responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett.
Art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen.
Si richiamano a tale proposito i principi enunciati da questa Corte secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 606, co.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U.n.12 del 31.5.00
(Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U.
S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03
S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Azzaroni Francesco Maria nato a BOLOGNA il 29/07/1970 avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 15.01.2025, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bologna del 24.05.2024, che aveva dichiarato Azzaroni Francesco Maria responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. b), comma 2-bis e 2-sexies C.d.S., condannandolo alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, per aver condotto il motociclo Piaggio X9 tg. BK10841 in stato di ebbrezza alcolica con tasso pari a 1,10 g/I, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo, con unico motivo, contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce che il momento in cui l'imputato fu fermato dalla P.G. e poi trasportato tramite 118 all'Ospedale si colloca circa alle ore 4 di notte, mentre l'incidente è collocato in una fascia oraria compresa tra le ore 3 e le 3.45. Sostiene che lo stato di ubriachezza palese fu accertato dalla Polizia Locale intervenuta, con alito vinoso ed eloquio tipico di persona ubriaca, e che anche la curva alcolemica fu accertata all'Ospedale tramite prelievo ematico effettuato circa alle ore 5 di notte. Argomenta che tali elementi non dimostrerebbero che, al momento della guida, risalente ad una o due ore prima, l'imputato fosse ubriaco, avendo assunto una bevanda alcolica solo dopo l'incidente.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto tende ad introdurre, surrettiziamente, sotto forma di vizio di motivazione, censure di merito volte a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità, in presenza di una sentenza che fornisca una congrua motivazione, esente da vizi logici e giuridici. Si richiamano a tale proposito i principi enunciati da questa Corte secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 606, co. 1, lett. e), cod.proc.pen., al solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti.

Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria di cui al richiamato art. 606, co I, lett e), cod.proc.pen. (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03). Nel caso in esame, la sentenza impugnata fornisce una esauriente e congrua motivazione sugli elementi di responsabilità, rilevando l'inverosimiglianza della versione esposta dalla difesa, mai sostenuta dall'imputato al cospetto degli agenti operanti, di aver bevuto bevande alcoliche dopo l'incidente.

La Corte ha inoltre valorizzato la testimonianza del teste Calzolari Roberto, operante della Polizia Locale di Bologna, il quale all'udienza del 12.04.2024 riferiva: "...aveva mostrato un alito vinoso, etilico...ah, prima di tutto gli abbiamo chiesto quale poteva essere la dinamica...lui ci aveva dato due o tre spiegazioni che effettivamente non ci convincevano...non avevano nessuna evidenza". In conclusione, i motivi prospettati si risolvono in mere doglianze in punto di fatto che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha esplicitato con argomentazione esente da vizi logici e giuridici le ragioni del proprio convincimento.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. kzurvrr -

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO LUIGI BRANDA UGO BELLINI r DEPOS