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Ordinanza — n. 35573/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35573/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35573/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHI GIANLUCA nato a CESENA il 16/10/1970 avverso la sentenza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di RAVENNA ,.. b- i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Gianluca Lucchi avverso sentenza di condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c, e 2-sexies, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), in ragione dell'avvenuta sostituzione della pena nei lavori di pubblica utilità di cui al comma 9-bis del citato articolo 186. Ne è conseguita la trasmissione degli atti alla Suprema Corte ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ai fini della valutazione della proposta impugnazione in termini di ricorso per cassazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35573/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Deve premettersi che correttamente è stata ritenuta l'inappellabilità della sentenza (emessa il 17 marzo 2025) ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. a, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cui è conseguita la trasmissione degli atti ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Trattandosi difatti di sentenza con la quale sono stati applicati i lavori di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, e dovendosi essi considerare «pena» sostitutiva agli effetti del citato art. 593, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dell'esplicito rinvio che il citato comma 9-bis fa alla pena dei lavori di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 74 (recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace).

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza atti penali difesa penale momento del reato minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHI GIANLUCA nato a CESENA il 16/10/1970 avverso la sentenza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di RAVENNA ,.. b- i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Gianluca Lucchi avverso sentenza di condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c, e 2-sexies, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), in ragione dell'avvenuta sostituzione della pena nei lavori di pubblica utilità di cui al comma 9-bis del citato articolo 186. Ne è conseguita la trasmissione degli atti alla Suprema Corte ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ai fini della valutazione della proposta impugnazione in termini di ricorso per cassazione.

2. Deve premettersi che correttamente è stata ritenuta l'inappellabilità della sentenza (emessa il 17 marzo 2025) ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. a, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cui è conseguita la trasmissione degli atti ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Trattandosi difatti di sentenza con la quale sono stati applicati i lavori di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, e dovendosi essi considerare «pena» sostitutiva agli effetti del citato art. 593, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dell'esplicito rinvio che il citato comma 9-bis fa alla pena dei lavori di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 74 (recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace).

3. Chiarito quanto innanzi, i motivi d'impugnazione, da valutarsi quindi alla stregua di doglianze di legittimità, sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Trattasi difatti di censure diverse da quelle prospettabili innanzi alla Suprema Corte perché articolate in termini di inconducenza della sentenza impugnata sotto il profilo dell'esatta ricostruzione fattuale, con particolare riferimento all'identificazione del reo, oltre che volte a ottenere una reformatio in melius del trattamento sanzionatorio (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis:

Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Trattasi difatti di doglianze in fatto 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de